Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14665 del 15 ottobre 2002

ECLI:IT:CASS:2002:14665CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di espulsione del socio dalla cooperativa, l'apprezzamento della sussistenza dei gravi motivi non è rimesso alla esclusiva discrezionalità degli organi associativi, giacchè rientra tra i compiti del giudice del merito, adito in sede di opposizione avverso la deliberazione di esclusione, riscontrare l'effettiva sussistenza della causa di esclusione, posta a fondamento della detta deliberazione, e la sua inclusione fra quelle previste dalla legge o dallo statuto, nonché accertare la congruità della motivazione adottata a sostegno della ritenuta gravità. (Sulla base dell'enunciato principio, la Corte ha annullato, per vizio di motivazione, la sentenza impugnata, che aveva negato che ricorresse una grave inadempienza, legittimante il provvedimento di esclusione ai sensi degli artt. 2527 e 2286 cod. civ., nel comportamento del socio di una cooperativa edilizia, avente quale scopo sociale la costruzione di alloggi per i soci, il quale non aveva effettuato il pagamento delle quote di spesa su di lui gravanti, deliberate dall'organo assembleare).

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