Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4013 del 21 marzo 1990

ECLI:IT:CASS:1990:4013PEN

Massima

Massima ufficiale
Allorche` la persona sottoposta a misura di prevenzione sia detenuta, il termine per la prestazione della cauzione di cui all'art. 3 bis della legge n. 575 del 1965 decorre non dalla data di notifica del provvedimento del tribunale che la dispone, ma da quella in cui ha inizio l'esecuzione della misura di prevenzione, dato che questa resta sospesa dalla custodia in carcere. Non risultano precedenti.

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