Cassazione penale Sez. V sentenza n. 26413 del 8 luglio 2022

ECLI:IT:CASS:2022:26413PEN

Massima

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La falsa dichiarazione di trasferimento della propria dimora abituale resa ai fini dell'iscrizione anagrafica per mutamento della residenza integra il delitto di falso ideologico in dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 483 c.p., in quanto la dichiarazione del privato è autosufficiente ai fini dell'iscrizione anagrafica, essendo il pubblico ufficiale tenuto a recepirla senza alcuna verifica aggiuntiva. Tale condotta non integra invece il delitto di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale di cui agli artt. 48 e 479 c.p., in quanto la dichiarazione del privato, pur essendo destinata a provare la verità di un fatto nell'atto pubblico, non determina l'erronea attestazione del pubblico ufficiale, il quale si limita a riportare nell'atto quanto dichiarato dal privato. Ciò in ragione della peculiarità delle dichiarazioni afferenti la residenza anagrafica, per le quali la dichiarazione del privato assume carattere autosufficiente ai fini dell'iscrizione, in attuazione dei principi di semplificazione dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione. Ne consegue che la diversa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 483 c.p. può essere operata dalla Corte di Cassazione, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, con rinvio al giudice di merito per la determinazione del trattamento sanzionatorio.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATENA Rossella - Presidente

Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere

Dott. SESSA Renata - Consigliere

Dott. CANANZI Francesco - Consigliere

Dott. TUDINO Alessandri - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. TUDINO ALESSANDRINA;
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza del Decreto Legge 30 dicembre …

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