ECLI:IT:CDS:1995:1728SENT
Annulla T.A.R. Piemonte, Sez. I, 28 aprile 1994 n. 219: motivata in fatto
(Omissis). - DIRITTO. - Il primo motivo di appello, con il quale viene reiterata la censura intesa a denunziare il difetto di motivazione sull'interesse pubblico attuale e concreto all'annullamento della concessione edilizia, è fondato.
La natura discrezionale, riconosciuta dalla costante giurisprudenza agli atti di annullamento adottati nell'esercizio della potestà di autotutela, implica, secondo un principio ora avvalorato dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che l'amministrazione è tenuta ad indicare sia il vizio che inficia la legittimità del provvedimento originario sia le attuali e concrete ragioni di interesse pubblico che l'hanno indotta a determinarsi nel senso della rimozione.
La concessione edilizia rilasciata agli appellanti in data 20 ottobre 1988 è stata annullata, nella parte in cui consente "l'allineamento del colmo e della g…
Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.