Cassazione civile Sez. Trib. sentenza n. 24307 del 18 novembre 2009

ECLI:IT:CASS:2009:24307CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di imposta sulla pubblicità, l'art. 6, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nell'individuare il soggetto passivo, tenuto in via principale al pagamento dell'imposta, in colui che dispone "a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso", non fa differenze in ordine al titolo da cui dipende tale disponibilità che, quindi, può derivare sia dall'esercizio del diritto di proprietà od altro diritto reale, sia dall'esecuzione di un contratto obbligatorio stipulato con chi disponga giuridicamente dell'impianto pubblicitario, ferma restando la responsabilità solidale, prevista dal secondo comma dell'art. 6 cit., di "colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità".

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