Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6885 del 14 giugno 1995

ECLI:IT:CASS:1995:6885PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel caso in cui venga inflitta per reato contravvenzionale una pena pecuniaria in sostituzione di una originaria pena detentiva, non si applica la disposizione dell`art. 593 comma terzo cod. proc. pen. - che disciplina i casi di sentenze inappellabili - e, di conseguenza, la sentenza e` appellabile. (Conf.  S.U. 3 febbraio 1995, Bonifaci; (Conf. 1 sez. n. 577 del 28 aprile 1995, proc. Lang, non massimata).

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