Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6788 del 28 gennaio 1998

ECLI:IT:CASS:1998:6788PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di revoca o di modifica di una misura di prevenzione - per tale intendendosi non solo il mutamento delle statuizioni direttamente inerenti alla misura preventiva, ma anche ciascuna delle modalità di esecuzione della medesima - la competenza a decidere spetta al Tribunale che ha emesso il provvedimento di applicazione della misura anche nell'ipotesi di pendenza di impugnazione avverso lo stesso presso la Corte d'appello, in quanto, non consentendo la lettera dell'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 alcuna distinzione tra provvedimento definitivo e provvedimento non definitivo, la competenza del giudice che lo ha emesso ivi indicata è di carattere funzionale, e quindi non derogabile in funzione della fase in cui si trova la relativa procedura.

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