Cassazione penale Sez. I sentenza n. 21244 del 26 maggio 2011

ECLI:IT:CASS:2011:21244PEN

Massima

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La connessione tra procedimenti di competenza del giudice ordinario e di competenza del giudice militare determina l'attrazione dei reati militari nella giurisdizione ordinaria solo se il reato comune è più grave di quello militare; negli altri casi, le sfere di giurisdizione rimangono separate e il giudice militare mantiene la competenza sui reati militari commessi da militari in concorso con civili, mentre il giudice ordinario esercita la giurisdizione sui concorrenti civili. La connessione tra procedimenti appartenenti alla giurisdizione ordinaria e altri pertinenti alla giurisdizione militare, che ai sensi dell'articolo 13 comma 2 c.p.p. determina la competenza del giudice ordinario anche per il reato militare quando questo sia meno grave di quello comune, opera soltanto nei casi tassativamente previsti dall'articolo 12 c.p.p. e non è estensibile oltre tali ipotesi. La connessione oggettiva ex articolo 12 lettera b) c.p.p., fondata sulla astratta configurabilità del vincolo della continuazione, è idonea a determinare lo spostamento della competenza solo quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, altrimenti produce effetti solo sul piano sostanziale, ai fini della determinazione della pena, senza poter pregiudicare l'interesse del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale. Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 comma 1 e 12 lettera b) c.p.p., la competenza a conoscere dei reati più gravi, come quello di calunnia, appartiene al giudice per le indagini preliminari del Tribunale del luogo in cui tale reato è stato commesso, mentre per i reati meno gravi, come quelli militari e di abuso d'ufficio, la competenza spetta al giudice del luogo in cui sono stati commessi, senza che la connessione con il reato più grave possa determinare uno spostamento di competenza.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIORDANO Umberto - Presidente

Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere

Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere

Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere

Dott. CARTA Adriana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:

1) GIP TRIBUNALE ISERNIA - CONFLITTO;

1) GIP TRIBUNALE NAPOLI;

avverso l'ordinanza n. 738/2010 GIP TRIBUNALE di ISERNIA, del 19/11/2010;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;

sentite le conclusioni del P.G. Dott. MONETTI Vito che ha chiesto che sia dichiarata la competenza del gip del Tribunale di Napoli.

RITENUTO IN FATTO

1. Il 24 settembre 2009 il gip del Tribunale di …

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