Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 3537 del 7 febbraio 2024
ECLI:IT:CASS:2024:3537CIV
Massima
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Il notaio, nell'esercizio della propria attività professionale, è tenuto a svolgere un'adeguata attività di verifica e di accertamento della situazione giuridica del bene oggetto di compravendita, non limitandosi alla sola consultazione delle visure ventennali, ma estendendo l'indagine anche agli atti di provenienza precedenti, al fine di garantire la certezza dei diritti acquisiti dalle parti contraenti. Il mancato adempimento di tale obbligo di diligenza professionale, che comporta l'omissione di accertamenti necessari per la tutela degli interessi dei clienti, integra una responsabilità del notaio ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. Infatti, il notaio, in quanto pubblico ufficiale investito della funzione di garantire la legalità e la certezza degli atti giuridici, è tenuto a svolgere un'attenta e scrupolosa attività di verifica della situazione giuridica del bene, non potendo limitarsi a una mera consultazione delle visure ventennali, ma dovendo estendere l'indagine anche agli atti di provenienza precedenti, al fine di accertare l'esistenza di eventuali vincoli o gravami pregiudizievoli per l'acquirente. Tale obbligo di diligenza professionale, imposto al notaio dalla legge e dalla deontologia notarile, trova il suo fondamento nell'esigenza di tutelare gli interessi delle parti contraenti e di garantire la certezza e la stabilità degli acquisti immobiliari. Pertanto, il notaio che ometta di effettuare gli opportuni accertamenti sulla provenienza del bene, limitandosi a una verifica superficiale della situazione ventennale, incorre in una responsabilità professionale ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., in quanto il suo comportamento negligente ha cagionato un danno all'acquirente, il quale si è trovato esposto al rischio di subire l'inefficacia del proprio acquisto a causa di pregresse vicende giuridiche del bene. La responsabilità del notaio, in tali casi, sorge non solo per l'inadempimento di specifici obblighi contrattuali, ma anche per la violazione dei doveri di diligenza, prudenza e perizia che gravano sul professionista in ragione della particolare funzione pubblica da esso svolta. Pertanto, il notaio che ometta di effettuare gli opportuni accertamenti sulla provenienza del bene, limitandosi a una verifica superficiale della situazione ventennale, incorre in una responsabilità professionale ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., in quanto il suo comportamento negligente ha cagionato un danno all'acquirente, il quale si è trovato esposto al rischio di subire l'inefficacia del proprio acquisto a causa di pregresse vicende giuridiche del bene. La responsabilità del notaio, in tali casi, sorge non solo per l'inadempimento di specifici obblighi contrattuali, ma anche per la violazione dei doveri di diligenza, prudenza e perizia che gravano sul professionista in ragione della particolare funzione pubblica da esso svolta.
Sentenza completa
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ((omissis)) - Presidente - Chiara GRAZIOSI - Consigliera - R.G.N. 2046/2023 Cristiano VALLE - Consigliere - Irene AMBROSI - Consigliera Rel.- Cron. Paolo SPAZIANI - Consigliere - CC – 09/11/2023 ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2046/2023 R.G. proposto da ((omissis)) e ((omissis)), rappresentati e difesi dall’((omissis)) GIACCHI, giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliati in Roma, ((omissis)) n. 32, presso il suo studio ([email protected]); – ricorrenti – contro ((omissis)), rappresentato e difeso dall’avvocato ((omissis)), giusta procura in calce al controricorso ([email protected]), elettivamente domiciliato in Roma, ((omissis)) n. 278, presso il suo studio; – controricorrente – nonché contro …
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