Cassazione penale Sez. II sentenza n. 36429 del 9 settembre 2015

ECLI:IT:CASS:2015:36429PEN

Massima

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Il pubblico dipendente che, in concorso con il pubblico ufficiale preposto, attesta falsamente la propria presenza in servizio mediante la sottoscrizione di giustificativi che autorizzano la mancata timbratura del badge, integra il reato di falso ideologico in atto pubblico. Ciò in quanto tali giustificativi, redatti dal pubblico ufficiale per finalità inerenti alle sue funzioni, attestano fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, con attitudine ad assumere rilevanza giuridica non solo sotto il profilo economico della retribuzione, ma anche in relazione all'organizzazione del servizio comunale e al controllo dell'attività e della regolarità dell'ufficio. La falsa attestazione contenuta in tali atti pubblici, pur non essendo riferibile direttamente alla pubblica amministrazione ma al rapporto di lavoro del dipendente, integra il reato di falso ideologico in quanto eccede l'ambito meramente privatistico del rapporto di impiego, incidendo sull'interesse pubblico all'organizzazione e al corretto funzionamento dell'ufficio. Il fatto che il dipendente abbia in realtà svolto la propria attività lavorativa, seppur in luoghi diversi dalla sede comunale, non esclude la configurabilità del reato di truffa ai danni dell'ente pubblico, in quanto l'indebita percezione della retribuzione è conseguenza dell'artificio e del raggiro posti in essere dal dipendente e dal pubblico ufficiale preposto, i quali hanno consapevolmente attestato falsamente la presenza del dipendente in servizio negli uffici comunali. Il peculiare rapporto di lavoro del dipendente, qualificato come "incarico di staff" con funzioni di supporto all'organo di direzione politica, non esclude l'obbligo di attestare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa mediante la timbratura del badge o la presentazione di domanda di bollatura manuale, debitamente giustificata, in quanto tale sistema di rilevazione dell'orario di lavoro era stato adottato e condiviso dall'amministrazione comunale, anche attraverso specifiche direttive del sindaco, al fine di verificare la regolarità della prestazione lavorativa del dipendente e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente

Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere

Dott. GALLO Domenico - Consigliere

Dott. TADDEI Margherita - Consigliere

Dott. RAGO Geppino - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
(OMISSIS) n. (OMISSIS);
(OMISSIS) n. (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 17 aprile 2014 dalla Corte di appello di Torino;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. CAMMINO Matilde;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. Dott. ROMANO Giulio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito i difensori di fiducia degli imputati avv. (OMISSIS) del foro di Cuneo e avv. (OMISSIS) del foro di …

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