Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza breve n. 724 del 2015

ECLI:IT:TARLAZ:2015:724SENB

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso proposto da un esercente commerciale avverso il provvedimento di rimozione dell'occupazione abusiva di suolo pubblico e la chiusura del suo esercizio per 5 giorni, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. L'art. 20 del Codice della Strada prevede che chiunque occupi abusivamente il suolo stradale è soggetto a sanzione amministrativa e all'obbligo di rimozione delle opere abusive a proprie spese. Ai sensi dell'art. 3, comma 16, della L. n. 94/2009, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se l'occupazione è a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia, e comunque per un periodo non inferiore a 5 giorni. 2. L'ordinanza sindacale n. 258/2012 ha disciplinato in via generale l'esercizio di tale potere sanzionatorio, dettando stringenti indicazioni per i Dirigenti competenti, in modo che il potere del soggetto che adotta il provvedimento sanzionatorio sia totalmente vincolato dalle determinazioni stabilite dal Sindaco in via generale. Non sussistono impedimenti giuridici o funzionali a che un organo della P.A. titolare di un potere discrezionale decida di esercitarlo per il tramite di un atto a contenuto generale che ne fissi contenuti e presupposti e ne demandi l'esecuzione agli uffici dipendenti, assicurando in tal modo uniformità di trattamento e prevedibilità di conseguenze per la trasgressione del precetto. 3. L'esercizio della discrezionalità da parte del Sindaco è adeguatamente motivato con riferimento alla necessità di contrastare il crescente fenomeno di occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di esercizi commerciali, al fine di tutelare l'interesse pubblico alla massima fruizione del territorio e alla protezione del patrimonio. Pertanto, non sussistono violazioni di irragionevolezza, difetto di proporzionalità ed adeguatezza dell'azione amministrativa. 4. La sanzione della chiusura dell'esercizio per 5 giorni, prevista dalla legge e applicata nell'ordinanza sindacale, non risulta sproporzionata rispetto all'entità dell'occupazione abusiva (9 mq), anche in considerazione delle ripercussioni economiche sulla posizione lavorativa e retributiva dei dipendenti.

Sentenza completa

N. 15409/2014
REG.RIC.

N. 00724/2015 REG.PROV.COLL.

N. 15409/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15409 del 2014, proposto da:
Daniele Riti, rappresentato e difeso dall'avv. Lino Iuliano, con domicilio eletto presso Lino Iuliano in Roma, Via Baldassarre Peruzzi, 30;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Rizzo, dell’avvocatura comunale, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandro Rizzo in Roma, Via Tempio di Giove;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. CA/3975/2014 del 14 ottobre 2014, notificata il 10 novembre 2014, con la quale è stata disposta la rimozione dell…

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