Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9774 del 18 novembre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:9774PEN

Massima

Massima ufficiale
Il reato di cui all'art. 15 legge 2 luglio 1957, n. 474 di conversione del D.L. 5 maggio 1957, n. 271 (disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali) relativo a trasporti di oli minerali senza certificato di provenienza, ha carattere rigorosamente formale, in quanto, indipendentemente dall'assolvimento del debito di imposta, ha lo scopo di permettere il continuo ed ininterrotto controllo di ogni movimento di merce che, per la sua fungibilità, non consente, fuori del deposito di estrazione, la prova della sua identità.

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