Cassazione civile Sez. I sentenza n. 28303 del 21 dicembre 2005

ECLI:IT:CASS:2005:28303CIV

Massima

Massima ufficiale
Ai sensi dell'art.1 della legge n.990 del 1969, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, le relative norme sono applicabili allorchè i veicoli siano in circolazione su strade o aree ad uso pubblico oppure a queste equiparate, per tali intendendosi quelle aree che, ancorché di proprietà privata, sono accessibili ad una molteplicità indifferenziata di persone (fattispecie in tema di violazione dell'art.181 codice della strada, che sanziona l'omessa esposizione sul veicolo del contrassegno assicurativo).

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