Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 869 del 28 gennaio 1992

ECLI:IT:CASS:1992:869CIV

Massima

Massima ufficiale
Lo sciopero deve ritenersi legittimo, indipendentemente dalle sue modalita`, quando risultino rispettati i limiti cosiddetti esterni posti dalla concorrente tutela giuridica su un piano prioritario di posizioni soggettive eventualmente confliggenti, quali il diritto alla vita e all`incolumita` personale, o comunque paritario, come il diritto del datore di lavoro alla liberta` di iniziativa economica, la cui tutela resta limitata alla salvaguardia dell`organizzazione aziendale, intesa come struttura finalizzata al conseguimento di un risultato economico nel quadro generale della produzione e del mercato. (Nella specie, la sentenza dei giudici del merito, confermata dalla S.C., aveva affermato la legittimita` Ä in assenza di ogni pregiudizio per la produttivita` della azienda - dell`astensione dalle prestazioni di lavoro nella giornata festiva, considerate ai fini contrattuali come di lavoro straordinario, rilevando che lo sciopero si era in concreto esteso all`intera giornata lavorativa).   da vedere: Sen 04/04/1987 3303 sez L Civ

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