Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1666 del 16 febbraio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:1666CIV

Massima

Massima ufficiale
In sede di impugnazione della delibera del consiglio comunale che abbia dichiarato la decadenza dell'eletto alla carica di consigliere per incompatibilita`, causata dalla pendenza di lite con il comune, ex art. 3 n. 4 legge 23 aprile 1981 n. 154, non sono sindacabili i motivi del giudizio pendente, esaurendosi il presupposto della incompatibilita` nel dato formale ed obiettivo di tale pendenza. E` manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale della disposizione citata, con riferimento agli artt. 3, 48, 51 e 113 Cost., trattandosi di norma che, senza operare artificiose od ingiustificate discriminazioni, e` volta ad evitare che a rappresentare l'ente pubblico siano cittadini che possano essere condizionati da un interesse personale, apprestando una garanzia formale e sostanziale, a presidio della corretta amministrazione dell'ente, che giustifica il parziale sacrificio dell'interesse dell'eletto.   da vedere: [s85\03756]

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