Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4175 del 13 aprile 1994

ECLI:IT:CASS:1994:4175PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di falsità ideologica, se questa concerne un presupposto non indicato nell'atto pubblico a carattere dispositivo o costitutivo, manca nel contesto dell'atto stesso un'attestazione che componga le parti descrittive di esso e, quindi, difetta ogni dichiarazione suscettibile di falsità. Pertanto, poiché il diploma di laurea non contiene alcuna attestazione, neppure implicita, del superamento di tutti gli esami previsti dal "curriculum" del relativo corso, la falsità riguardante gli atti di uno o più esami universitari non comporta il falso ideologico, per induzione in errore, nel suddetto diploma. (Fattispecie di cui agli art. 48 e 479 cod. PEN.).

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