Cassazione penale Sez. I sentenza n. 27 del 29 marzo 1994

ECLI:IT:CASS:1994:27PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini della concessione del differimento dell`esecuzione della pena per grave infermita` fisica del soggetto ai sensi dell`art. 147 cod. pen., la patologia che affligge l`interessato deve evidenziare una prognosi infausta "quoad vitam" o richiedere necessita` di trattamento non eseguibile ex art.  11 ord. penitenziario; la natura cronica della malattia non assume rilevanza, ai fini della questione, ma la gravita` della medesima, ed il correlativo pericolo per la salute dell`interessato, formano oggetto di puntuale esame del giudice con valutazione in concreto; nel valutare la gravita` della patologia il giudice dovra` attuare un bilanciamento dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 27 comma terzo e 32 Cost..    da vedere: Sen 07/06/1994 5508 sez 2 Civ Sen 19/05/1993 1121 sez 1 Pen

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