Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Catanzaro sentenza n. 755 del 2014

ECLI:IT:TARCZ:2014:755SENT

Massima

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Il provvedimento amministrativo di rimozione di opere installate su suolo pubblico, che incide su una posizione giuridica soggettiva del destinatario derivante da un precedente provvedimento autorizzatorio, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, al fine di consentire all'interessato di partecipare al procedimento e di far valere le proprie ragioni. L'omissione di tale comunicazione determina l'illegittimità del provvedimento finale per violazione del principio del contraddittorio, salvo i casi in cui il provvedimento rivesta carattere di urgenza e necessità, circostanza che deve essere espressamente motivata. Inoltre, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione puntuale dei presupposti di fatto e di diritto che lo sorreggono, in modo da consentire all'interessato di comprenderne la ratio e all'autorità giurisdizionale di esercitare il proprio sindacato. In particolare, la motivazione deve dare conto dell'istruttoria svolta e delle valutazioni compiute dall'amministrazione in ordine agli interessi pubblici e privati coinvolti, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di dover rimuovere le opere precedentemente autorizzate. L'omissione o la carenza di motivazione determina l'illegittimità del provvedimento per violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990.

Sentenza completa

N. 01092/2013
REG.RIC.

N. 00755/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01092/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1092 del 2013, proposto da Rizzuto Natale, rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Di Natale, domiciliato presso la Segreteria del Tribunale;

contro

il Comune di Paola, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Colafati, elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Menichini n. 5, presso lo studio dell’avv. Marcello Tranquillo;

per l’annullamento

del provvedimento prot. n. 2640 del 6 febbraio 2013 del Sindaco di Paola, che ha disposto la rimozione di paletti dissuasori a protezione passaggio pedonale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

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