Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2064 del 15 febbraio 1990

ECLI:IT:CASS:1990:2064PEN

Massima

Massima ufficiale
L'attenuante della provocazione si compone di un elemento oggettivo, costituito da un fatto ingiusto altrui e da un elemento soggettivo, lo stato d'ira, derivante direttamente dal primo. Lo stato d'ira, non va confuso con altri analoghi stati emotivi, quali l'odio e il risentimento, mentre il fatto ingiusto può essere realizzato sia da un qualsiasi comportamento umano contrario a norme giuridiche, morali, sociali o di costume, che dall'esercizio di un diritto effettuato in maniera vessatoria.

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