Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1801 del 31 maggio 1983
ECLI:IT:CASS:1983:1801PEN
Massima
Massima ufficiale
In materia di libertà provvisoria, diversamente che in tema di scarcerazione per mancanza o insufficienza di indizi, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione il materiale probatorio né la sua efficacia indiziante, poiché un'indagine del genere investe la fondatezza dell'imputazione e risulta estranea allo schema tipico entro il quale si esercita il potere discrezionale dello stesso giudice.
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