Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 1055 del 2014

ECLI:IT:TARBA:2014:1055SENT

Massima

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La massima giuridica che può essere estratta dalla sentenza è la seguente: L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive, impartito dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, non è soggetto a prescrizione, in quanto si tratta di una sanzione amministrativa ripristinatoria e non punitiva, che permane finché dura l'opera abusiva che contrasta con l'interesse pubblico alla tutela del territorio. Pertanto, l'estinzione del reato edilizio per prescrizione non comporta la revoca dell'ordine di demolizione, il quale può essere legittimamente adottato dalla pubblica amministrazione anche in assenza di un previo procedimento penale, senza che ciò violi i principi di uguaglianza e di difesa. L'ordine di demolizione non è inoltre subordinato all'acquisizione del parere della commissione edilizia comunale, qualora questa non sia stata espressamente mantenuta in vita dal comune ai sensi di legge. Inoltre, l'ordine di demolizione deve essere eseguito anche quando le opere abusive insistono in parte su suolo altrui, essendo onere del responsabile dell'abuso interpellare il proprietario per accedere all'area e procedere alla demolizione. Infine, l'ordine di demolizione non può essere sostituito con una sanzione pecuniaria ai sensi degli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 380/2001, qualora le opere siano totalmente abusive e non siano riconducibili a ipotesi di ristrutturazione edilizia o di parziale difformità dal titolo edilizio.

Sentenza completa

N. 00630/2007
REG.RIC.

N. 01055/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00630/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2007, proposto da:
Cantine Calella S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)) - Casavola, con domicilio eletto presso ((omissis)) - Casavola in Bari, presso l’avv. Ingravallo piazza Umberto, n. 54;

contro

Comune di Locorotondo;

per l'annullamento

dell'ordinanza ingiunzione n. 37 prot. n. 4794 del 29.03.2007 del Settore Urbanistica del Comune di Locorotondo, con cui è stato ingiunto alla Cantine Calella s.r.l. la demolizione e la riduzione al pristino stato della porzione di fabbricato a piano terra dello stabilimento vinicolo Cantine Calella s.r.l., ubicata in…

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