ECLI:IT:CASS:2002:32830PEN
Con decreto del 22 febbraio 2001 il Tribunale di Palermo applicava a L. T. G. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di anni due e mesi sei e cauzione di L. 3.000.000.
Con provvedimento emesso in data 13 luglio 2001 la Corte di Appello di Palermo confermava il decreto impugnato.
Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione il L. T. deducendo violazione ed errata applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 1423/56 e 1 e 2 della legge 525/65, nonché motivazione mancante ed illogica in ordine alla attualità della pericolosità sociale del ricorrente.
Il PG presso la Suprema Corte chiedeva dichiararsi la inammissibilità del ricorso non ravvisandosi violazioni di legge.
Il motivo di ricorso non è fondato.
Ha ragione il PG quando osserva che nel caso di specie non sono ravvisabili violazioni di legge.
In effetti il ricorrente si è limitato ad indicare genericament…
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