Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2708 del 26 gennaio 1989
ECLI:IT:CASS:1989:2708PEN
Massima
Massima ufficiale
In tema di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, il tribunale non è tenuto a motivare specificamente su tutte le ragioni per le quali taluni elementi di discolpa (nel caso di conferma) ovvero taluni elementi di accusa (nel caso di revoca) sono stati ritenuti non attendibili e non decisivi, in considerazione della globalità della valutazione degli indizi di reità. Ma a tale obbligo il tribunale è tenuto allorché la rilevanza dei dati sia tale da far ritenere che i giudici, ove ne avessero tenuto specificamente conto, sarebbero pervenuti a diversa decisione.
Sentenze simili
Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5158 del 5 dicembre 1987
ECLI:IT:CASS:1987:5158PENIn sede di riesame, il tribunale è tenuto ad una valutazione, anche nel merito, degli elementi posti a base del provvedimento restrittivo della libertà, ed ad integrarlo qualora presenti delle carenz…
Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2485 del 19 novembre 1985
ECLI:IT:CASS:1985:2485PENIn tema di provvedimenti restrittivi della libertà personale, il giudice del riesame, per la sommarietà della delibazione che è chiamato a compiere, non ha il dovere di confutare tutte le deduzioni d…
Cassazione penale Sez. II sentenza n. 47259 del 11 dicembre 2009
ECLI:IT:CASS:2009:47259PENIl giudizio di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'appar…
Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2098 del 15 novembre 1984
ECLI:IT:CASS:1984:2098PENIn tema di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, il giudice competente deve prendere cognizione del provvedimento per poter affrontare le deduzioni contrarie dello interessat…
Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2230 del 3 novembre 1988
ECLI:IT:CASS:1988:2230PENLa motivazione di un provvedimento restrittivo della libertà personale e dell'eventuale successiva ordinanza in sede di riesame deve contenere l'indicazione delle ragioni di rilevanza e concludenza i…
Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1963 del 21 settembre 1984
ECLI:IT:CASS:1984:1963PENIl cosiddetto tribunale della libertà, in sede di riesame, non può revocare il provvedimento restrittivo della libertà personale in base al rilievo del difetto di motivazione, perché, quale giudice d…
Cassazione penale Sez. I sentenza n. 348 del 28 marzo 1985
ECLI:IT:CASS:1985:348PENLa richiesta di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale non è un mezzo di impugnazione, per il principio di tassatività desunto dall'art. 190 cod. proc. pen., e per essa non è p…
Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1384 del 27 settembre 1986
ECLI:IT:CASS:1986:1384PENL'obbligo di motivazione in tema di provvedimenti restrittivi della libertà personale non può ritenersi adempiuto mediante il semplice richiamo della fonte e del tipo di elementi di prova, ma comport…
Cassazione penale Sez. II sentenza n. 35952 del 19 settembre 2008
ECLI:IT:CASS:2008:35952PENIl giudice di legittimità, nell'esercizio del controllo sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, è tenuto a verificare esclusivamente la con…
Cassazione penale Sez. II sentenza n. 31341 del 25 luglio 2008
ECLI:IT:CASS:2008:31341PENIl controllo della Corte di Cassazione sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è circoscritto alla verifica della congruenza delle argomenta…
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.
Un nuovo modo di esercitare la professione
Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.