Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2708 del 26 gennaio 1989

ECLI:IT:CASS:1989:2708PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, il tribunale non è tenuto a motivare specificamente su tutte le ragioni per le quali taluni elementi di discolpa (nel caso di conferma) ovvero taluni elementi di accusa (nel caso di revoca) sono stati ritenuti non attendibili e non decisivi, in considerazione della globalità della valutazione degli indizi di reità. Ma a tale obbligo il tribunale è tenuto allorché la rilevanza dei dati sia tale da far ritenere che i giudici, ove ne avessero tenuto specificamente conto, sarebbero pervenuti a diversa decisione.

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