Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6636 del 18 febbraio 2016

ECLI:IT:CASS:2016:6636PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale si censurava il differente giudizio di attendibilità di due prove dichiarative espresso dal giudice della prevenzione rispetto a quello della cognizione, nonché il travisamento delle dichiarazioni di un collaboratore, utilizzate dal giudice della prevenzione per provare fatti, che, a dire del ricorrente, non dimostravano).

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo - Presidente

Dott. CASSANO Margherita - Consigliere

Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizi - Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso il decreto n. 169/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 06/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCHI Giacomo;
lette le conclusioni del PG Dott. FIMIANI Pasquale, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Napoli revocava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno imp…

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