Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 7105 del 2003

ECLI:IT:TARNA:2003:7105SENT

Massima

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Il provvedimento di annullamento di un'autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'autorità locale, adottato dalla competente Soprintendenza, è soggetto all'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato, in applicazione delle garanzie partecipative previste dalla legge n. 241/1990. Tale obbligo sussiste in quanto il procedimento di annullamento in autotutela, pur conseguendo all'originaria istanza di parte tesa all'ottenimento dell'autorizzazione, riveste carattere di autonomia rispetto a quest'ultima fase procedimentale, essendo finalizzato alla conservazione di una utilità già acquisita e potenzialmente esposta al pericolo di vanificazione. L'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento determina, pertanto, la violazione del diritto di partecipazione del privato, comportando l'illegittimità del provvedimento finale. Ciò in quanto la partecipazione del privato nella fase repressiva persegue finalità e contenuti diversi rispetto a quelli che ne caratterizzano lo svolgimento nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione, non essendo necessario dimostrare che la partecipazione avrebbe determinato un diverso esito del procedimento. Il principio di diritto affermato si applica anche ai procedimenti di annullamento in autotutela di autorizzazioni paesaggistiche avviati anteriormente alla modifica regolamentare del 2002, che ha escluso l'obbligo di comunicazione per i procedimenti attivati su istanza di parte.

Sentenza completa

FATTO Con ricorso depositato in data 10 dicembre 1999 il ricorrente impugna il provvedimento di cui in epigrafe, chiedendone l'annullamento. Espone di avere presentato domanda di condono prot. n. 16841/1354 del 29.3.1986 per opere abusive consistenti nella edificazione di un fabbricato su due livelli avente un'area di sedime di 120 mq circa, anche provvedendo al versamento della prevista oblazione. In data 31.1.97 la Commissione Comunale per i Beni Ambientali esprimeva parere favorevole e quindi, in data 28.1.99, il Dirigente del settore tecnico del Comune di P. emetteva nullaosta ambientale n. 2679. Ebbene, in data 26.9.99, al ricorrente veniva notificata una missiva con la quale il Comune di P. gli trasmetteva copia del Decreto emesso il 13.5.99 dal Soprintendente per i Beni Ambientali ed Architettonici di Napoli con cui è stato disposto l'annullamento della suddetta autorizzazione sindacale. Avverso tale atto si muovono le seguenti censure: 1) violazione e falsa a…

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