Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2182 del 21 febbraio 1994

ECLI:IT:CASS:1994:2182PEN

Massima

Massima ufficiale
L`atto di impugnazione da notificare all`imputato, secondo il combinato disposto degli artt. 581 e 584 cod. proc. pen., e` comprensivo anche dei motivi, di guisa che la notifica della sola dichiarazione di appello non e` sufficiente ad assolvere la prescrizione prevista dal citato art. 584.  Tuttavia l`omissione della notifica dell`atto di impugnazione - pur comportando la mancata decorrenza del termine per la proposizione da parte del soggetto interessato di eventuale appello incidentale -, non produce l`inammissibilita` del gravame, in quanto tale omissione non e` compresa tra le cause di inammissibilita` elencate tassativamente nell`art. 591 cod. proc. pen..    da vedere: Sen 02/03/1992 2300 sez 1 Pen Sen 08/10/1991 3292 sez 1 Pen Sen 29/10/1992 10373 sez 6 Pen

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