Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 366 del 2017

ECLI:IT:TARMI:2017:366SENT

Massima

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La stazione appaltante può revocare la procedura di gara quando rilevi, all'interno della documentazione di gara, incongruenze riferibili alla coerenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale rispetto all'oggetto della procedura e potenziali riflessi restrittivi sul mercato, nonché alla presenza di elementi essenziali tecnici suscettibili di privative, in quanto tali elementi possono rappresentare condizioni di parziale illegittimità degli atti di gara, rendendo necessaria la riponderazione dei requisiti e dei punteggi al fine di inserire elementi di chiarezza e leggibilità che consentano ai partecipanti la presentazione di offerte più rispondenti alle esigenze dell'amministrazione. In tali casi, la revoca della procedura di gara è preferibile rispetto alla mera rettifica del bando, in quanto le modifiche da apportare incidono in modo sostanziale sugli elementi essenziali della procedura. La revoca della gara, disposta per tali motivazioni, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso avverso gli atti di gara, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso. Quanto alle spese di giudizio, in presenza di censure coerenti con le ragioni della revoca, ma in assenza di specifici profili di periculum, il giudice può disporre una compensazione parziale delle spese, ponendo comunque a carico della stazione appaltante, quale parte soccombente, l'onere relativo al pagamento del contributo unificato.

Sentenza completa

Pubblicato il 13/02/2017

N. 00366/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00195/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nel giudizio, introdotto con il ricorso 195 del 2017, proposto da St. ((omissis)) S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via della Posta 7;

contro

Azienda Regionale Centrale Acquisti - ARCA S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, assistita e difesa da dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio della prima in Milano, via ((omissis)) 22;

nei confronti di

Kardia S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore

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