ECLI:IT:CASS:2000:11575PEN
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli imputati, in epigrafe indicati, ricorrono, assistiti da un comune difensore, con separati atti, aventi peraltro identico contenuto, avverso la sentenza 14.6.99 della Corte di Appello di Milano, confermativa di quella emessa in data 28.3.96 dal Pretore di Sondrio, con la quale furono condannati alla pena di lire due milioni di multa ciascuno, essendo stati dichiarati responsabili del reato di cui all' art. 517 c.p., per aver venduto, nella loro qualità di soci amministratori della B. F. s.n.c., "formaggio di produzione industriale, fabbricato dalla industria casearia "B. L." con la denominazione "Italico", con l'aggiunta sulle singole confezioni di un'etichetta, ove era riportata la denominazione "Spriana alto", atta a indurre il compratore in errore sulla provenienza e qualità del prodotto, che poteva essere ritenuto formaggio di produzione locale e artigianale valtellinese: in Sondrio 8.3.94.
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