Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza n. 2191 del 2007

ECLI:IT:TARPIE:2007:2191SENT

Massima

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Il proprietario di un terreno è responsabile, a titolo di colpa, dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti ingombranti sul proprio fondo, anche se questo non è direttamente riconducibile alla sua condotta, qualora non abbia adottato le necessarie misure di vigilanza e di controllo per impedirne la dispersione nell'ambiente circostante. L'obbligo di rimozione e smaltimento dei rifiuti in modo conforme alle disposizioni vigenti grava sul proprietario del terreno, a prescindere dalla titolarità della condotta materiale di abbandono, in quanto finalizzato a ripristinare le condizioni di salubrità e decoro dell'area interessata. L'inosservanza di tale obbligo legittima l'adozione, da parte dell'autorità amministrativa competente, di un'ordinanza che ingiunge al proprietario la rimozione dei rifiuti e il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo il caso in cui il proprietario dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l'abbandono dei rifiuti. Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell'impugnazione dell'ordinanza sindacale limitatamente alla parte relativa all'ingiunzione di rimozione dei rifiuti, mentre è il giudice ordinario (Giudice di pace o Tribunale) a dover conoscere dell'opposizione avverso la sanzione amministrativa pecuniaria.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 783/1998 proposto da En. Lu., rappresentato e difeso dagli avv. ti Lu. Ga. e Vi. Gi. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in To., Via Bl. n. (...), contro il Comune di Ca. Mo., in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Pa. Mo. e Gi. Gr. ed elettivamente domiciliato in To., ((omissis)). So. n. (...), presso lo studio Fi., per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza sindacale n. 97, in data 18.2.1998, notificata al ricorrente in data 19.2.1998, con la quale Ingiunge al sig. En. Lu. di provvedere entro il termine di 60 gg. al pagamento di una sanzione amministrativa pari a Lire 400.000 per violazione dell'art. 14 D.Lgs. 5.2.1997, n. 22, avendo lo stesso costituito un deposito di rifiuti ingombranti su sedime di proprietà a lato d…

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