Cassazione penale Sez. V sentenza n. 22111 del 7 giugno 2022

ECLI:IT:CASS:2022:22111PEN

Massima

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Il giudice di appello, investito dell'impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere previamente proceduto, anche d'ufficio, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale attraverso il riesame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo. Tale principio, affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è volto a garantire il rispetto del diritto di difesa dell'imputato, in attuazione dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera d) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ed è stato recepito dal legislatore con l'introduzione dell'articolo 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale. La mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in presenza di una diversa valutazione delle prove dichiarative ritenute decisive per il proscioglimento di primo grado, determina un vizio di motivazione della sentenza di appello che ne comporta l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE GREGORIO Eduardo - Presidente

Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrin - Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO CAPUTO.
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina process…

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