Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 44440 del 22 novembre 2022

ECLI:IT:CASS:2022:44440PEN

Massima

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Il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso può concorrere con quello di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi. L'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo mafioso, che si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori, in cui si inseriscono l'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento al libero esercizio del voto, il procacciamento di voti in occasione delle consultazioni elettorali. Ai fini del concorso in entrambi i reati associativi, i soggetti impegnati esclusivamente nel traffico di sostanze stupefacenti nella consapevolezza che questo è gestito dall'associazione mafiosa, concorrono anche in quest'ultimo reato, perché contribuiscono causalmente alla realizzazione di una delle finalità tipiche del predetto sodalizio criminale. Il ruolo di "promotore" dell'associazione non richiede la partecipazione alla complessiva attività di gestione dell'associazione, né l'assunzione di funzioni decisionali, trattandosi di condotte che connotano le diverse figure dell'organizzatore e del capo, ma può essere rivestito anche da chi contribuisce alla potenzialità pericolosa del gruppo già costituito, provocando l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi attraverso un'attività di diffusione del programma. Ai fini della valutazione del quadro indiziario a carico dell'indagato, devono essere presi in considerazione solo gli elementi probatori riferiti al medesimo periodo temporale oggetto dell'imputazione provvisoria, essendo irrilevanti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia relative a fatti accaduti in epoca antecedente.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente

Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere

Dott. APRILE Ercole - Consigliere

Dott. TRIPICCIONE Debor - rel. Consigliere

Dott. DI GIOVINE Ombretta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza emessa il 22 aprile 2022 dal Tribunale di Lecce;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Ceniccola Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, avv. (OMISSIS) e avv. (OMISSIS), che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tri…

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