Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 13539 del 2022

ECLI:IT:TARLAZ:2022:13539SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in conformità con la consolidata giurisprudenza amministrativa e costituzionale, afferma il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province e i comuni non possono imporre agli operatori di comunicazione elettronica, per l'impianto di reti o l'esercizio dei servizi, oneri o canoni diversi da quelli tassativamente previsti dalla legge statale. In particolare, è precluso alle amministrazioni locali introdurre nella regolazione convenzionale del rapporto previsioni che, imponendo oneri o canoni eccedenti il limite legale del valore di TOSAP o COSAP (oggi CUP), si traducano in uno strumento elusivo del paradigma normativo che limita l'onere economico del concessionario a tutela di interessi primari. Gli operatori di comunicazione elettronica sono tenuti unicamente a rifondere all'ente pubblico le spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche interessate dai lavori, senza che possano essere posti a loro carico ulteriori oneri finanziari, reali o contributi, comunque denominati, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo. Tale disciplina, espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento di settore delle telecomunicazioni, persegue la finalità di agevolare l'installazione di nuovi impianti di comunicazioni elettroniche e di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio.

Sentenza completa

Pubblicato il 21/10/2022

N. 13539/2022 REG.PROV.COLL.

N. 12188/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12188 del 2006, proposto da
((omissis)) S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto in Roma, via Arenula, 29;

contro

Comune di ((omissis)), in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della Delibera n. 68/06 recante modifica e sostituzione art. 4 del Regolamento scavi stradali approvato con Delibera del consiglio comunale n. 83/05;

- della Delibera n. 134/06 recante modifica alle tariffe scavi;

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