Cassazione civile Sez. Trib. sentenza n. 1306 del 22 gennaio 2007
ECLI:IT:CASS:2007:1306CIV
Massima
Massima ufficiale
Gli "impianti pubblicitari" e gli "impianti per pubbliche affissioni" di cui agli artt. 3, comma 3, e 4 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 sono soggetti all'imposta di pubblicità e non alla tassa di occupazione di suolo pubblico, occupando necessariamente una parte di suolo pubblico (in relazione alla fattispecie, la S.C. ha precisato che sul principio affermato - secondo il quale l'imposta sulla pubblicità comprende in sé la tassa sull'occupazione di suolo pubblico per la quale, in astratto, esistano i presupposti - non spiega alcuna influenza l'omessa denuncia del contribuente ed il mancato regolare pagamento dell'imposta sulla pubblicità, non incidendo su di esso la circostanza che il tributo sia applicato con atti impositivi dell'ufficio e sia, quindi, riscosso con procedura coattiva).
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