Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10490 del 17 ottobre 1980

ECLI:IT:CASS:1980:10490PEN

Massima

Massima ufficiale
Il giudice di appello, a seguito di pronuncia di condanna ai danni verso la parte civile, nel dichiarare il reato estinto per amnistia, deve decidere ugualmente sull'impugnazione, ai soli effetti delle disposizioni concernenti gli interessi civili. Lo stesso potere-dovere, per quanto concerne le statuizioni civili, deve intendersi conferito al giudice di appello, quando il giudice di primo grado, anziché emettere sentenza di condanna dell'imputato, anche nei confronti della costituita parte civile, abbia erroneamente dichiarato improcedibile l'azione penale per difetto di querela. Anche in tale ipotesi valgono a giustificare la decisione sugli interessi civili, nonostante la declaratoria di amnistia, le medesime ragioni di opportunità, quali quelle di evitare il pregiudizio del danneggiato di realizzare l'economia processuale.

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