Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 895 del 2004

ECLI:IT:TARBA:2004:895SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso proposto dalla Società Immobiliare (...) S.r.l. avverso il decreto di occupazione d'urgenza e gli atti connessi, ha affermato il seguente principio di diritto: La convenzione di lottizzazione stipulata tra il Comune e il precedente proprietario dei terreni costituisce l'atto comportante la dichiarazione di pubblica utilità, in cui sono stati definiti tutti gli aspetti della cessione delle aree da espropriare. Pertanto, la successiva delibera comunale di "localizzazione" delle aree destinate all'edilizia residenziale pubblica si pone come atto meramente esecutivo, rispetto al quale non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990, non essendovi alcuna concreta esigenza di stimolare la partecipazione dei privati, essendo questa già avvenuta nella fase precedente e avendo portato alla definizione consensuale di tutti i termini dell'espropriazione. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal Comune, volta all'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. dell'obbligo di cessione delle aree gravante sull'attuale proprietario in forza della convenzione di lottizzazione, in quanto rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 e dell'art. 11, comma 5, della legge n. 241/1990. A tal fine, il Tribunale ha ritenuto che l'offerta dell'indennità di esproprio effettuata dal Comune alla precedente proprietaria fosse validamente formulata ai fini dell'art. 2932 c.c., in quanto la successiva cessione delle aree alla ricorrente non era stata ritualmente notificata al Comune, come previsto dall'art. 1407, comma 2, c.c. in tema di cessione di contratto. Pertanto, il Tribunale ha respinto il ricorso principale e accolto la domanda riconvenzionale, disponendo il trasferimento coattivo della proprietà delle aree in favore del Comune.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari - Sezione III ha pronunciato la seguente SENTENZA in forma semplificata ai sensi dell'art. 26 commi quarto e quinto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotti dall'art. 9 comma primo della legge 21 luglio 2000, n. 205 sul ricorso n. 2153 del 2003 proposto da Società Immobiliare (...) S.r.l. (con sede legale in Ru.), in persona del suo Amministratore Unico Geom. An. Le., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fr. Ga. La Ga. e Lu. Le., ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Ba., via Ab. Gi., 94; CONTRO il Comune di Rutigliano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mi. Di. ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Ba. alla via Ca., 61/A, nonché nei confronti della Cooperativa Edilizia "Ma." S.r.l., in persona del legale rappresentante pr…

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