Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3796 del 7 aprile 1995

ECLI:IT:CASS:1995:3796PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di giudizio abbreviato, a seguito della sentenza costituzionale n. 81 del 1991, la verifica che il giudice del dibattimento all`esito di esso e` tenuto a compiere, con giudizio "ex ante", al fine di stabilire se il dissenso del pubblico ministero sulla richiesta di abbreviazione del rito fosse o no giustificato e se il giudizio fosse o no definibile allo stato degli atti, cosi` da applicare ove ravvisi il dissenso ingiustificato ed il processo definibile allo stato degli atti, la riduzione di pena prevista dall`art. 442, comma secondo, cod. proc. pen., deve intendersi riferito, sul piano oggettivo, ai fatti enunciati nell`imputazione, ai fatti, cioe`, risultanti dall`addebito, in esso comprese le circostanze aggravanti e, sul piano soggettivo, alla necessita` di accertare la sussistenza di cause di esclusione della punibilita`, nonche` di verificare gli elementi di giudizio calendati dall`art. 133 cod. pen..  L`indagine su fatti diversi da quelli contestati resta, dunque, ai fini dell`applicazione della detta riduzione di pena, cod. proc. pen., del tutto preclusa al giudice del merito. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato la sentenza del giudice di merito che aveva negato la detta riduzione di pena, in quanto l`imputato "non aveva detto tutta" la verita`, rispetto a fatti non contestati e che avrebbero potuto anche essere unificati dal vincolo della continuazione). (Vedi Corte Cost., sent. n. 81 del 1991).

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