Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6579 del 7 novembre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:6579CIV

Massima

Massima ufficiale
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/1982, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei primi tre commi dell'art. 7 della L. 20 maggio 1970, n. 300, interpretati nel senso della loro inapplicabilità ai licenziamenti disciplinari per i quali detti commi non fossero espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro, le garanzie procedimentali previste da tali disposizioni (in particolare, preventiva contestazione per iscritto degli addebiti e audizione dell'incolpato) nonché l'osservanza del termine dilatorio di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito sono in ogni caso applicabili al licenziamento disciplinare, qualunque sia, al riguardo, la previsione della disciplina collettiva, ed anche d'ufficio, qualsiasi sia lo stato ed il grado del giudizio all'uopo instaurato, non potendo la predetta normativa dichiarata incostituzionale - a differenza della legge abrogata - venire più assunta come regola di decisione di rapporti, salvo che si tratti di situazioni ormai consolidate.

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