Cassazione penale Sez. V sentenza n. 27555 del 26 giugno 2023

ECLI:IT:CASS:2023:27555PEN

Massima

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Il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico protetto di cui all'art. 615-ter c.p. può essere integrato non solo quando l'accesso avviene aggirando le protezioni del sistema da parte di un soggetto in alcun modo legittimato, ma anche quando il soggetto, pur essendo autorizzato ad operare nel sistema, lo faccia per finalità diverse da quelle per cui l'autorizzazione gli è stata concessa. Ciò che rileva è il profilo oggettivo dell'accesso e del trattenimento nel sistema informatico da parte di un soggetto che sostanzialmente non può ritenersi autorizzato ad accedervi ed a permanervi, sia quando violi i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema, sia quando ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle di cui egli è incaricato ed in relazione alle quali l'accesso era a lui consentito. In tali casi, infatti, è proprio il titolo legittimante l'accesso e la permanenza nel sistema che risulta violato, poiché il soggetto agente opera illegittimamente, in quanto il titolare del sistema medesimo lo ha ammesso solo a ben determinate condizioni, in assenza o attraverso la violazione delle quali le operazioni compiute non possono ritenersi assentite dall'autorizzazione ricevuta. Pertanto, ai fini dell'integrazione della clausola speciale di illiceità prevista dall'art. 615-ter c.p., è irrilevante che il soggetto che ha materialmente eseguito l'accesso fosse autorizzato ad interrogare il sistema informatico, giacché il suo accesso è stato comunque abusivo, ancorché inconsapevolmente abusivo, avendo agito perché ingannato dall'autore mediato in merito alla sua qualifica. Inoltre, l'autore mediato del reato di accesso abusivo ex art. 615-ter c.p. risponde ai sensi dell'art. 48 c.p. quando abbia indotto in errore colui che ricopre la qualifica soggettiva tipica e che materialmente ha commesso il fatto, essendo irrilevante che quest'ultimo sia caduto in errore anche a causa della propria eventuale negligenza, non avendo ottemperato al dovere di verificare l'effettiva qualifica del soggetto che ha dichiarato di essere il difensore della persona interessata. Ciò che rileva è l'idoneità, nelle circostanze date, della condotta dell'autore mediato a trarre in inganno quello immediato non punibile.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente

Dott. CATENA Rossella - Consigliere

Dott. Scarl INI E.V.S. - Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Picardi Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con…

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