Cassazione penale Sez. II sentenza n. 13561 del 24 marzo 2014

ECLI:IT:CASS:2014:13561PEN

Massima

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Il concorso di persone nel reato non presuppone necessariamente un previo accordo o la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, potendo manifestarsi anche come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro. Pertanto, nel reato concorsuale il dolo dei singoli concorrenti non richiede il previo accordo sulla commissione del reato, potendo il reciproco consenso insorgere anche inopinatamente e nel corso della realizzazione di altro fatto criminoso. Inoltre, l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, essendo sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui. In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, essendo sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui. Inoltre, nel concorso di persone nel reato non può essere addotta una desistenza volontaria dell'uno o dell'altro complice, in assenza di condotte attive dirette ad evitare la realizzazione del comportamento illecito, o ad eliminare le conseguenze del contributo causale apportato all'evento. Infine, la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'articolo 133 c.p., senza necessità di autonoma e specifica motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento per la continuazione, posto che i parametri al riguardo sono identici a quelli valevoli per la pena base.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIANDANESE Franco - Presidente

Dott. TADDEI M. - Consigliere

Dott. IASILLO A. - rel. Consigliere

Dott. DIOTALLEVI Giovann - Consigliere

Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Avvocato (OMISSIS) - quale difensore di (OMISSIS) (n. il (OMISSIS)) e di (OMISSIS) (n. (OMISSIS)), dall'Avvocato (OMISSIS) - quale difensore di (OMISSIS) (n. il (OMISSIS)) - e dall'Avvocato (OMISSIS) - quale difensore di (OMISSIS) (n. il (OMISSIS));

avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, Seconda Sezione penale, in data 21/09/2012;

Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Adriano Iasillo.

Udita la requi…

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