Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1729 del 24 aprile 1986

ECLI:IT:CASS:1986:1729PEN

Massima

Massima ufficiale
La motivazione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, secondo il nuovo testo dell'art. 264 cod. proc. pen. non è più sufficiente in termini di enunciazione sommaria dei motivi che ne determinano la emissione, ma deve essere tale, da contenere - pur nel rispetto delle esigenze del segreto istruttorio, da contemperare con le esigenze garantistiche della libertà personale - la specifica enunciazione degli indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 252 cod. proc. PEN.. a tal fine, pur se l'originario provvedimento di cattura sia stato integrato dal giudice del riesame ed anche se contempli reati a cattura obbligatoria, non è sufficiente la generica indicazione della fonte da cui desumere gli indizi di colpevolezza né il generico richiamo al tipo di prova acquisita, ma è indispensabile indicarne gli elementi essenziali del contenuto affinché l'imputato sia posto nella conoscenza effettiva degli elementi valorizzati ai fini dell'accusa ed abbia la possibilità di una concreta difesa.

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