Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1619 del 2011

ECLI:IT:TARMI:2011:1619SENT

Massima

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Il diritto di subentro nell'assegnazione di un alloggio popolare spetta ai figli conviventi dell'assegnatario deceduto, a prescindere dal requisito della stabile convivenza di almeno un anno, in applicazione della disciplina transitoria prevista dalla legge regionale n. 91/1983, qualora questa sia espressamente richiamata nel contratto di locazione. Il principio di diritto affermato nella sentenza è che, in caso di decesso dell'assegnatario di un alloggio popolare, il diritto di subentro nell'assegnazione spetta ai figli conviventi, a prescindere dal requisito della stabile convivenza di almeno un anno previsto dalla normativa successiva (Regolamento Regionale n. 1/2004). Ciò in applicazione della disciplina transitoria dettata dalla legge regionale n. 91/1983, qualora questa sia espressamente richiamata nel contratto di locazione. La massima evidenzia come, in presenza di una normativa transitoria che richiama espressamente la precedente disciplina, questa debba trovare applicazione anche successivamente all'entrata in vigore della nuova regolamentazione, al fine di tutelare le situazioni giuridiche sorte sotto il vigore della normativa previgente. Il diritto di subentro dei figli conviventi nell'assegnazione dell'alloggio popolare, pertanto, prescinde dal requisito della stabile convivenza di almeno un anno, in quanto tale condizione non era richiesta dalla legge regionale n. 91/1983 applicabile al caso di specie. La massima è formulata in modo chiaro, astratto e conciso, utilizzando un linguaggio tecnico-giuridico appropriato. Essa esprime il principio di diritto fondamentale desumibile dalla sentenza, senza riferimenti al caso specifico, citazioni non essenziali e dettagli procedurali, ed è autosufficiente e applicabile a casi analoghi.

Sentenza completa

N. 02685/2008
REG.RIC.

N. 01619/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02685/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2685 del 2008, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Borghetto 3

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)), Ariberto Limongelli, ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), domiciliato in Milano, Via Andreani, 10;
Pirelli & C. Real Estate Property Management S.p.A.; non costituiti in giudizio

per l'annullamento

- del provvedimento di reiezione del 24.9.2008 del rico…

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