Cassazione penale Sez. I sentenza n. 21903 del 30 maggio 2008

ECLI:IT:CASS:2008:21903PEN

Massima

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La revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 168, comma 3, c.p., introdotta dalla Legge n. 128 del 2001, non può operare per i benefici concessi con sentenze divenute definitive prima dell'entrata in vigore della citata legge, in quanto ciò comporterebbe una violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole al reo, sancito dall'articolo 2 c.p. Pertanto, qualora la sentenza che ha concesso la sospensione condizionale della pena sia passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della Legge n. 128 del 2001, il beneficio non può essere revocato in applicazione della nuova disciplina, in quanto ciò determinerebbe l'applicazione retroattiva di una norma penale sfavorevole al condannato, in contrasto con il divieto di cui all'articolo 2 c.p. La Corte di Cassazione, in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha affermato che la revoca della sospensione condizionale della pena prevista dalla Legge n. 128 del 2001 non può trovare applicazione per i benefici concessi con sentenze divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore della citata legge, in quanto ciò violerebbe il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole al reo, sancito dall'articolo 2 c.p. Tale principio, di rango costituzionale, impone che le norme penali più severe non possano essere applicate retroattivamente a fatti commessi in epoca antecedente alla loro entrata in vigore, al fine di garantire la certezza del diritto e la tutela dell'affidamento del condannato nella stabilità del giudicato. Pertanto, la revoca della sospensione condizionale della pena non può essere disposta per i benefici concessi con sentenze passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della Legge n. 128 del 2001, in quanto ciò determinerebbe l'applicazione retroattiva di una norma penale sfavorevole al reo, in violazione del divieto sancito dall'articolo 2 c.p.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCALI Piero - Presidente

Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere

Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere

Dott. ROMBOLA' Marcello - Consigliere

Dott. CASSANO Margherita - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) DU. ZV. N. IL (OMESSO);

avverso ORDINANZA del 16/10/2007 TRIBUNALE di PADOVA;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;

lette le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO ((omissis)), che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza.

OSSERVA

Con ordinanza del 16.10.2007, il Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell'esecuzione, dis…

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