Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3639 del 11 aprile 1987

ECLI:IT:CASS:1987:3639CIV

Massima

Massima ufficiale
L'art. 119 del d.p.r. 30 marzo 1957 n. 361 - che prevede in favore del lavoratore chiamato a espletare funzioni elettorali (anche relative a referendum, in virtu` del richiamo operato dall'art. 50 della legge 25 maggio 1970 n. 352) il diritto ad assentarsi, senza perdita della retribuzione, per un periodo di tre giorni, non detraibili dall'ordinario periodo di ferie annuali - va interpretato nel senso che sia la domenica sia le altre giornate non lavorative (quali il sabato, in caso di cosiddetta settimana corta) non vanno computate nel periodo suddetto e quindi - se le operazioni elettorali cadono (in tutto o in parte) in tali giornate - il lavoratore ha diritto al corrispondente prolungamento del periodo feriale ovvero al pagamento a carico del datore di lavoro dell'indennita` sostitutiva.   da vedere: [s85\05993] [s85\00890] [s84\05679] conforme:

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