Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10352 del 29 ottobre 1992

ECLI:IT:CASS:1992:10352PEN

Massima

Massima ufficiale
E` manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale dell`art. 440, comma primo, cod. proc. pen., e dell`art. 247 disp. trans., sollevata sul rilievo che il suddetto art. 440, laddove prevede che "il giudice dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti" violerebbe il principio di eguaglianza sancito dall`art. 3 Cost. nella parte in cui non pone un`eccezione per l`ipotesi in cui atti non acquisiti al procedimento avrebbero dovuto essere posti in essere alla stregua del rito istruttorio previsto dal cod. proc. pen. del 1930.  Infatti la diversa situazione processuale in cui taluno dei piu` imputati si sia venuto a trovare per non esser stato possibile, a differenza dei coimputati, far luogo, anche nei suoi confronti, al giudizio abbreviato in un procedimento che proseguiva con l`applicazione delle norme del codice previgente, non costituisce violazione del citato principio, atteso che la norma costituzionale in questione sottintende necessariamente che, per avere diritto ad un trattamento paritario, i cittadini debbano trovarsi in una eguale posizione giuridica, mentre nell`ipotesi "de qua" la situazione processuale degli imputati risulta diversa in conseguenza della istruttoria condotta nella vigenza del codice di rito abrogato e nel rispetto delle norme da esso recate. (Nella specie il giudice di merito, in un procedimento che proseguiva con l`applicazione delle norme del codice di rito abrogato, aveva respinto, per la mancanza di una perizia fonica ritenuta necessaria per la decisione, la richiesta di applicazione del giudizio abbreviato avanzata dall`imputato e questi sosteneva che, poiche` con il vecchio rito tutti gli elementi raccolti in istruttoria erano utilizzabili - diversamente da quanto si verifica con il nuovo, per il quale il P.M. e` libero anche di differire un determinato accertamento - non potevano ricadere su di lui le conseguenze del mancato espletamento in istruttoria della perizia).

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