Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8158 del 22 luglio 1992

ECLI:IT:CASS:1992:8158PEN

Massima

Massima ufficiale
Con le modifiche apportate con la legge n. 162 del 1990 alla normativa in materia di sostanze stupefacenti, il legislatore ha inteso aggravare, nel suo complesso, la repressione della attivita` di detenzione, spaccio, commercio, ecc. delle sostanze stupefacenti, in correlazione con il principio generale del divieto di uso personale delle stesse. Pertanto, se e` vero che con la disposizione di cui al quinto comma dell`art. 73 del nuovo T.U. il legislatore ha introdotto una fattispecie attenuata non piu` rigidamente vincolata al quantitativo di sostanza stupefacente, come faceva invece l`art. 72 della vecchia legge, imponendo di prendere in considerazione la globalita` del fatto, e` anche vero che il giudizio di lieve entita` va collegato alla minima offensivita` del fatto, per cui ben difficilmente potrebbe ritenersi tale una condotta che gia` la vecchia normativa, complessivamente piu` permissiva, considerava grave, tranne che non sussistano altri significativi elementi che valgano a neutralizzare il ruolo di incidenza dell`elemento quantita` nella lesione del bene giuridico. Quindi l`attenuante del fatto di lieve entita` non solo va di solito esclusa allorche` la sostanza stupefacente che viene in considerazione per qualita` e quantita` sia tale da superare l`ambito di applicazione dell`ipotesi della modica quantita` contemplata dalla vecchia normativa, (con l`unica eccezione dell`ipotesi della concorrenza di elementi in grado di neutralizzare quello della quantita`), ma anche quando, pur trattandosi di un quantitativo che sarebbe potuto rientrare nella precedente ipotesi di attenuazione della pena, i mezzi, le modalita` e le circostanze dell`azione siano tali da conferire al fatto nel suo complesso una rilevanza ed una offensivita` considerevoli. (Nella specie la Cassazione ha escluso l`applicabilita` dell` attenuante in questione sul rilievo che la detenzione dello stupefacente era finalizzata all`attivita` di spaccio del medesimo). (Conf.  Sez. VI, n. 455, 26 marzo 1992, Minasi, non massimata).     da vedere: Sen 28/04/1992 4841 sez 4 Pen Sen 25/03/1992 3438 sez 4 Pen Sen 05/05/1992 1041 sez 1 Pen Sen 12/09/1991 9148 sez U Pen Sen 15/05/1991 5274 sez 6 Pen

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