ECLI:IT:CDS:1990:695SENT
Annulla TAR Milano, sez. II, 7 febbraio 1987 n. 11
(Omissis). -1. Ritiene il Collegio che debba essere esaminato anzitutto il motivo dell'appello con cui si contesta la ritenuta inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta acquiescenza.
Il motivo è fondato.
L'impegno assunto dall'odierno appellante in data 30 luglio 1985, pur avendo ad oggetto il pagamento degli oneri di urbanizzazione non può invero costituire sintomo (o prova) della volontà di non contestare la concessione edilizia, successivamente adottata, nella parte in cui prevede appunto il pagamento di detti oneri.
La giurisprudenza, con orientamento costante e certamente condivisibile, ritiene che l'acquiescenza postuli la piena conoscenza dell'atto e la spontaneità del comportamento posto in essere: nella vicenda all'esame del Collegio, l'anteriorità del comportamento - asseritamente dimostrativo dell'acquiescenza - rispetto alla concessione onerosa esclude l…
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