Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6489 del 27 luglio 1987

ECLI:IT:CASS:1987:6489CIV

Massima

Massima ufficiale
In materia di appalto, ai fini della garanzia per difformità e vizi dell'opera ex art. 1667 c.c., l'omissione, da parte del committente, della verifica dell'opera appena l'appaltatore lo abbia posto in condizione di poterla eseguire, importa accettazione dell'opera stessa soltanto ove il committente ne riceva senza riserva la consegna. In presenza di siffatta riserva, incompatibile con la volontà di accettare l'opera, non possono, infatti, ricollegarsi alla mora del committente, cioè alla esecuzione del collaudo oltre il termine contrattuale, gli effetti della accettazione tacita; né dalla scadenza di tale termine possono farsi discendere gli stessi effetti che il terzo comma dell'art. 1665 c.c. ricollega alla ipotesi della ingiustificata omissione della verifica nonostante l'invito fatto dall'appaltatore. da vedere:[s50\01273]

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