Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5430 del 4 giugno 1994

ECLI:IT:CASS:1994:5430CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di imposte dirette, le sanzioni pecuniarie previste per violazioni che danno luogo ad accertamenti di rettifica o d`ufficio, per il disposto degli artt. 43 e 55 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, vanno irrogate, a pena di decadenza, entro lo stesso termine previsto per l'accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e` stata presentata la dichiarazione), restando esclusa l'applicabilita` della prescrizione quinquennale di cui all'art. 17 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, atteso che la nuova regolamentazione della materia dell'accertamento delle imposte dirette e delle relative sanzioni contenute nel succitato d.P.R. n. 600 del 1973 ne ha comportato per incompatibilita` l'abrogazione.    conforme: Sen 30/06/1993 1269 sez 3 Pen

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