Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2616 del 19 novembre 1985

ECLI:IT:CASS:1985:2616PEN

Massima

Massima ufficiale
Nei procedimenti incidentali sulla libertà personale, in caso di impugnazione da parte del P.M. (nella specie, avverso ordinanza del giudice istruttore di scarcerazione dell'imputato), non è prescritto il deposito degli atti ex art. 372 cod. proc. PEN.. invero, lo interessato, a seguito della notifica della proposta impugnazione, è posto in grado di apprestare ogni difesa.

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