Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 12563 del 20 marzo 2019

ECLI:IT:CASS:2019:12563PEN

Massima

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Il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 c.p.) si configura quando l'agente presenta all'autorità preposta al controllo un documento di identificazione intestato a un terzo, equivalendo tale condotta a una dichiarazione mendace sulle proprie generalità. Pertanto, la qualificazione giuridica del fatto non può essere modificata in sostituzione di persona (art. 494 c.p.) sulla base di una mera valutazione di maggiore mitezza della pena, essendo necessario che l'errore di diritto risulti manifesto dal testo della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis. La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ha ribadito il principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di falsa attestazione, la presentazione di un documento di identificazione intestato a terzi equivale a una dichiarazione mendace sulle proprie generalità, non potendosi ritenere sussistente un errore di diritto manifesto nella qualificazione giuridica del fatto.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo - Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina - rel. Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/03/2018 del TRIBUNALE di RIMINI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa MAZZITELLI CATERINA;
lette/sentite le conclusioni del P.G..
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. in data 16 marzo 2018 dal Tribunale di Rimini, veniva applicata ad (OMISSIS), per il reato di cui all'articolo 495 c.p., la pena, concordata con la Pubblica Accusa, di anni uno di reclusio…

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